lunedì 13 giugno 2016

Guida al congedo paternità

Come funziona il congedo di paternità? Lo abbiamo chiesto all'avvocato del lavoro Francesca Claudia Scotti ed ecco che cosa ci ha detto.
 
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       La legge 28 giugno 2012 n.92 (c.d. Legge Fornero) ha istituito, in via sperimentale per il biennio 2013 – 2015, un congedo obbligatorio di un giorno e un congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre di due giorni, fruibili dal padre, lavoratore dipendente, anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
 
       Con la Legge di stabilità 2016 tale congedo è stato prorogato anche per l’anno 2016,aumentando da uno a due giorni il congedo obbligatorio del padre.
Alla luce della recente modifica, ai padri lavoratori dipendenti spetta:
  • un giorno di congedo obbligatorio per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti entro il 31.12.2015;
  • due giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamenti avvenuti dal 1.1.2016 e fino al 31.12.2016
 
COME FARE
       Per usufruire di questi giorni di congedo il padre deve comunicare per iscritto al datore di lavoro i giorni di cui intende usufruire, con un anticipo non minore di 15 giorni, e ove richiesti in relazione all'evento nascita, dovrà prendersi a riferimento la data presunta del parto.
 
       Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps, la domanda deve essere inoltrataesclusivamente per via telematica, attraverso i seguenti canali di trasmissione:
  •  WEB – servizi telematici accessibili direttamente tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
  • Contact Center integrato indicato sul sito internet dell’Inps;
  • Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
       I giorni di congedo obbligatorio spettano anche ai papà che fruiscono del congedo di paternità ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 che stabilisce: "Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre".
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E DOPO?
       Successivamente è previsto il congedo parentale che è un diritto di entrambi i genitorilavoratori dipendenti previsto dall’art. 32 del d.lgs. 151/2001. Esso consiste in un periodo di astensione facoltativa fruibile, in modo continuativo o frazionato.
La madre può beneficiare del congedo parentale a partire dalla fine del congedo obbligatorio di maternità e le spettano sei mesi continuativi o frazionati, dopo l’astensione obbligatoria, fino ai dodici anni di vita del bambino.
 
       Al padre spettano sei mesi continuativi o frazionati elevabili a sette nel caso in cui abbia effettuato tre mesi di astensione dal lavoro, fino a dodici anni di vita del bambino.Complessivamente i due genitori non possono superare il limite di 11 mesi. La relativa indennità economica è pari al 30% della retribuzione fino al 6° anno di vita del bambino e spetta per un periodo massimo di 6 mesi.
 
       Dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

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