giovedì 13 aprile 2017

Corte di cassazione, vietato licenziare le neomamme!

Corte di cassazione, vietato licenziare le neomamme

vietato licenziare le neomamme       Questo obbligo per il datore di lavoro vige anche qualora egli, al momento del licenziamento, non sia a conoscenza del fatto che la propria dipendente sia in stato di gravidanza. Inoltre, anche nel caso in cui sia la stessa lavoratrice a presentare le dimissioni, avrà comunque diritto, come previsto dalla legge, a essere retribuita tramite trattamento economico sostitutivo del reddito (la cosiddetta indennità di maternità).
       Il divieto di licenziamento è valido anche per le mamme che hanno adottato o hanno preso in affidamento un bambino; in questo caso il periodo di riferimento è compreso tra l’ingresso del figlio in famiglia fino a un anno da quel momento.

Quando è consentito il licenziamento della neomamma

Il divieto di licenziamento della neomamma, tuttavia, non è  assoluto. Esso, infatti, è consentito dalla legge nei seguenti casi:
  1. la dipendente si è macchiata di una grave colpa;
  2. l’azienda ha cessato la propria attività;
  3. sono scaduti i termini previsti dal contratto a tempo determinato;
  4. la lavoratrice non ha superato il periodo di prova. 
Fonte http://www.maternita.it/cassazione-vietato-licenziare-neomamme.html

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