lunedì 17 febbraio 2020

Gravidanza a rischio: il certificato basta per l’esonero dalla visita fiscale?

Assenza da lavoro per gravidanza a rischio: basta il certificato medico per l'esonero dalla visita fiscale?        La gravidanza a rischio può essere considerata tale per motivo soggettivi, legati alla salute della donna, o oggettivi (ovvero connessi al tipo di lavoro). In entrambi i casi è prevista l’esenzione dalla visita fiscale? Quali documenti servono? Molte donne incinta hanno dubbi su questo aspetto e ci chiedono se sia sufficiente il certificato del medico curante o del ginecologo.

Maternità e gravidanza a rischio: quanto si può mancare dal lavoro?
        In genere il congedo di maternità dura 5 mesi (due prima del parto e tre successivi all’evento). Tuttavia in alcuni casi è ammesso un congedo più flessibile nella distribuzione: può essere preso in anticipo in caso di complicanze legate alla gravidanza in corso accertate da certificato medico. Questo è sufficiente anche per garantire l’esenzione dalla visita fiscale? No. Per usufruire della maternità anticipata per gravidanza a rischio è richiesto un apposito provvedimento della Asl o dell’Ispettorato del Lavoro.

        La gravidanza a rischio non esclude il rischio di visita fiscale. Tuttavia esonera la donna incinta dall’obbligo di reperibilità. Ciò significa che, se anche fosse assente al momento della visita del medico Inps, non andrebbe incontro a sanzioni.

        Tuttavia è bene sapere che in media le tempistiche per gli accertamenti sanitari della ASL di competenza richiedono circa 7 giorni prima della notifica della richiesta alla concessione della gravidanza anticipata. Durante questa finestra temporale la lavoratrice non è esonerata dalla visita fiscale (perché non si considera in malattia).

Fonte https://www.investireoggi.it/fisco/gravidanza-a-rischio-il-certificato-basta-per-lesonero-dalla-visita-fiscale/

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