martedì 20 gennaio 2015

Maternità surrogata: è lecito trascrivere atti di nascita esteri

Il desiderio di essere mamma o padre spesso spinge una coppia, che non può aver figli in via naturale, alla ricerca di un modo alternativo per procreare. La pratica della maternità surrogata ormai sta diffondendosi, a macchia d'olio, anche da noi coinvolgendo molte famiglie. Fino al 2004 in Italia vi era un vuoto normativo in materia, che rendeva astrattamente possibile la tecnica medica della fecondazione omologa o eterologa. Numerose pronunce giurisprudenziali, in ambito civilistico, hanno impostato il tema della maternità surrogata nella prospettiva della liceità del contratto e quindi della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti attraverso la conclusione dell'accordo. Con l'entrata in vigore della legge n. 40/2004 in Italia, a differenza di altri Paesi europei ed extraeuropei, Ucraina, Gran Bretagna, Stati Uniti, Israele, Russia, India per citarne solo alcuni, dove tale tecnica è lecita e largamente diffusa, è stata vietata la maternità surrogata riconoscendo, ai sensi degli artt. 232 e 269 c.c., come madre solo colei che ha partorito il bambino. Di conseguenza molte coppie italiane si sono recate all'estero, nei paesi dove la maternità surrogata è legale. Una volta ottenuto il certificato di nascita chiedevano la trascrizione dei relativi dati all'Ufficio di Stato Civile italiano. Le tematiche della maternità surrogata, comunque, sono sempre state affrontate, dopo l'ingresso della citata legge n. 40/2004, in giurisprudenza dal punto di vista civilistico. Due importanti pronunce, una del Tribunale di Napoli (decreto dell' 1.07.2011) ed un' altra della Corte d'Appello di Bari (sentenza del 13.02.2009), hanno approfondito il problema dal punto di vista della liceità della fecondazione eterologa e della trascrizione in Italia dei certificati di nascita di bambini nati all'estero da madri surrogate, ritenendo la questione rilevante ai soli fini civili. La legge n. 218/95 all'art. 16 consente, infatti, l'applicazione della legge straniera in Italia, a meno che i suoi effetti non siano contrari all'ordine pubblico. La trascrizione di certificati di nascita di bambini nati con fecondazione eterologa, è stata considerata solo in tal senso. Nel nostro ordinamento vige il principio guida che è quello della responsabilità procreativa finalizzato a proteggere il valore della tutela della prole, principio che è assicurato sia dalla procreazione naturale che da quella medicalmente assistita ove sorretta dal consenso del padre sociale. La giurisprudenza citata aveva altresì introdotto il concetto di maternità legale in contrapposizione alla maternità biologica finalizzata alla tutela dell'unità ed intangibilità della famiglia legittima. Non ultimo anche il richiamo al IV comma dell'art. 30 Cost., che filtra il diritto alla ricerca della verità biologica attraverso la legge, che non può non tenere conto anche del favor legitimatis. In ultima analisi, il ricorso alla fecondazione eterologa effettuato in un paese consenziente e corredato dal rilascio di un autentico certificato di paternità e maternità, autorizza il riconoscimento dello stesso in Italia ai fini della trascrizione nell'Ufficio di stato civile. Se prima le questioni, in ambito esclusivamente civilistico, si limitavano alla trascrizione in Italia dell'atto di nascita formatosi all'estero, ora alcuni Uffici di Procura, nei casi di maternità surrogata, intendono contestare anche la violazione del secondo comma dell'art. 567 c.p. (alterazione di stato) che testualmente recita: "Si applica la reclusione da 5 a 15 anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità". Si tratta di un'ipotesi autonoma di reato, rispetto a quella del primo comma (sostituzione di neonato), che prevede e punisce innanzitutto chi certifica o attesta il falso nel momento in cui viene compilato l'originale dell'atto di nascita. Si comprende facilmente a questo punto che la condotta, di chi si limita ad esibire un valido certificato di nascita estero per la trascrizione, non rientra tra quelle di cui al secondo comma dell'articolo citato. Gli ipotetici genitori non hanno reso alcuna dichiarazione mendace, limitandosi solo all'esibizione di un documento valido; parimenti l'Ufficiale di Stato Civile, redigendo l'atto di nascita, non ha commesso nessuna falsità ideologica, tanto meno può parlarsi che sia stato contraffatto o alterato l'atto di nascita. * avvocato

5 commenti:

  1. Ciao a tutti. Mi piacerebbe condividere la mia esperienza con voi. Io e mio marito abbiamo usato il servizio di madre surrogata. All'inizio siamo andati in Russia. Questa procedura è legale lì. Ma in Russia c'è una legge che la donna che ha dato una nascita ha una serie di diritti, anche se geneticamente bambino non è il suo, lei puo comunque tenersi il bambino! Abbiamo avuto molta paura di questa cosa e abbiamo deciso di provare la nostra fortuna in Ucraina. Abbiamo trovato grande clinica che si trova nella capitale dell'Ucraina biotexcom. E oggi siamo genitori felici)))) Quindi, posso dire con certezza che l'Ucraina è una grande scelta di paese maternità surrogata.

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  2. Grazie fabia! Dopo aver letto questo articolo, mi farebbe piacere incontrare coppie che hanno avuto un figlio grazie alla maternità surrogata, noi vorremmo tanto avere un figlio ma non possiamo e per questo vorrei sentire qualche esperienza positiva a riguardo. Aspetto una vostra gentile risposta, grazie

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  3. Ragazze purtroppo in italia

    non passerà mai una legge che consenta e disciplini l'utero in affitto... secondo me un pò per via del Vaticano e un pò perché siamo un paese molto ipocrita e ancora mlto legato alle tradizioni. In realtà questo fenomeno esiste da secoli e per me non c'è niente di male, però eticamente molti lo reputano riprovevole: non capisco perché... legalmente poi sarebbe un casino perché il codice civile dice che "è madre colei che partorisce"; bisognerebbe modificare questa legge con una dicitura che dia valore all'input dei committenti. In effetti nella maternità per sostituzione non ci sarebbe stata gravidanza se non ci fosse stata la committenza: è qui che rileva per davvero la volontà genitoriale! Ma chi sarebbe mai disposto a togliere il figlio a colei che ha portato avanti la gravidanza per 9 mesi e poi ha partorito per consegnarlo a un'altra coppia??? Impossibile davvero...

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  4. Proviamo a immaginarci figlio di un donatore sconosciuto. Avrei preferito o no che il mio padre legale fosse anche il mio padre biologico? Con arbitraria sicumera oggi si usa dire che i figli non sono di chi li fa, ma di chi li alleva. Ma l'uomo è carne e spirito e non si può postulare il primato del secondo. E la nostra unicità e identità è data proprio, in primo luogo, dalla combinazione dei due elementi primordiali, femminile e maschile, anch'essi unici, potenti e preziosi: sono il nostro indelebile sigillo. E pensare che con la pratica dell'utero in affitto (in alcuni stati permessa) è possibile che una coppia ordini un figlio da un seme e un ovulo di donatori impiantato nell'utero di una gestante supplente.

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