Il desiderio di essere mamma o padre spesso spinge una coppia, che non 
può aver figli in via naturale, alla ricerca di      un modo alternativo
 per procreare. La pratica della maternità surrogata ormai sta 
diffondendosi, a macchia d'olio,      anche da noi coinvolgendo molte 
famiglie. Fino al 2004 in Italia vi era un vuoto normativo in materia, 
che rendeva astrattamente      possibile la tecnica medica della 
fecondazione omologa o eterologa. Numerose pronunce giurisprudenziali, 
in ambito civilistico,      hanno impostato il tema della maternità 
surrogata nella prospettiva della liceità del contratto e quindi della 
meritevolezza      degli interessi perseguiti dalle parti attraverso la 
conclusione dell'accordo. Con l'entrata in vigore della legge      n. 
40/2004 in Italia, a differenza di altri Paesi europei ed extraeuropei, 
Ucraina, Gran Bretagna, Stati Uniti, Israele, Russia,      India per 
citarne solo alcuni, dove tale tecnica è lecita e largamente diffusa, è 
stata vietata la maternità      surrogata riconoscendo, ai sensi degli 
artt. 232 e 269 c.c., come madre solo colei che ha partorito il bambino.
 Di conseguenza      molte coppie italiane si sono recate all'estero, 
nei paesi dove la maternità surrogata è legale. Una volta      ottenuto 
il certificato di nascita chiedevano la trascrizione dei relativi dati 
all'Ufficio di Stato Civile italiano.      Le tematiche della maternità 
surrogata, comunque, sono sempre state affrontate, dopo l'ingresso della
 citata legge      n. 40/2004, in giurisprudenza dal punto di vista 
civilistico. Due importanti pronunce, una del Tribunale di Napoli 
(decreto      dell' 1.07.2011) ed un' altra della Corte d'Appello di 
Bari (sentenza del 13.02.2009), hanno approfondito      il problema dal 
punto di vista della liceità della fecondazione eterologa e della 
trascrizione in Italia dei certificati      di nascita di bambini nati 
all'estero da madri surrogate, ritenendo la questione rilevante ai soli 
fini civili. La legge      n. 218/95 all'art. 16 consente, infatti, 
l'applicazione della legge straniera in Italia, a meno che i suoi 
effetti      non siano contrari all'ordine pubblico. La trascrizione di 
certificati di nascita di bambini nati con fecondazione eterologa,      è
 stata considerata solo in tal senso. Nel nostro ordinamento vige il 
principio guida che è quello della responsabilità      procreativa 
finalizzato a proteggere il valore della tutela della prole, principio 
che è assicurato sia dalla procreazione      naturale che da quella 
medicalmente assistita ove sorretta dal consenso del padre sociale. La 
giurisprudenza citata aveva      altresì introdotto il concetto di 
maternità legale in contrapposizione alla maternità biologica 
finalizzata      alla tutela dell'unità ed intangibilità della famiglia 
legittima. Non ultimo anche il richiamo al IV comma      dell'art. 30 
Cost., che filtra il diritto alla ricerca della verità biologica 
attraverso la legge, che non può      non tenere conto anche del favor 
legitimatis. In ultima analisi, il ricorso alla fecondazione eterologa 
effettuato in un paese      consenziente e corredato dal rilascio di un 
autentico certificato di paternità e maternità, autorizza il 
riconoscimento      dello stesso in Italia ai fini della trascrizione 
nell'Ufficio di stato civile. Se prima le questioni, in ambito 
esclusivamente      civilistico, si limitavano alla trascrizione in 
Italia dell'atto di nascita formatosi all'estero, ora alcuni Uffici     
 di Procura, nei casi di maternità surrogata, intendono contestare anche
 la violazione del secondo comma dell'art.      567 c.p. (alterazione di
 stato) che testualmente recita: "Si applica la reclusione da 5 a 15 
anni a chiunque, nella      formazione di un atto di nascita, altera lo 
stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false 
attestazioni      o altre falsità". Si tratta di un'ipotesi autonoma di 
reato, rispetto a quella del primo comma (sostituzione      di neonato),
 che prevede e punisce innanzitutto chi certifica o attesta il falso nel
 momento in cui viene compilato l'originale      dell'atto di nascita. 
Si comprende facilmente a questo punto che la condotta, di chi si limita
 ad esibire un valido      certificato di nascita estero per la 
trascrizione, non rientra tra quelle di cui al secondo comma 
dell'articolo citato.      Gli ipotetici genitori non hanno reso alcuna 
dichiarazione mendace, limitandosi solo all'esibizione di un documento  
    valido; parimenti l'Ufficiale di Stato Civile, redigendo l'atto di 
nascita, non ha commesso nessuna falsità      ideologica, tanto meno può
 parlarsi che sia stato contraffatto o alterato l'atto di nascita. * 
avvocato

 
Ciao a tutti. Mi piacerebbe condividere la mia esperienza con voi. Io e mio marito abbiamo usato il servizio di madre surrogata. All'inizio siamo andati in Russia. Questa procedura è legale lì. Ma in Russia c'è una legge che la donna che ha dato una nascita ha una serie di diritti, anche se geneticamente bambino non è il suo, lei puo comunque tenersi il bambino! Abbiamo avuto molta paura di questa cosa e abbiamo deciso di provare la nostra fortuna in Ucraina. Abbiamo trovato grande clinica che si trova nella capitale dell'Ucraina biotexcom. E oggi siamo genitori felici)))) Quindi, posso dire con certezza che l'Ucraina è una grande scelta di paese maternità surrogata.
RispondiEliminaGrazie fabia! Dopo aver letto questo articolo, mi farebbe piacere incontrare coppie che hanno avuto un figlio grazie alla maternità surrogata, noi vorremmo tanto avere un figlio ma non possiamo e per questo vorrei sentire qualche esperienza positiva a riguardo. Aspetto una vostra gentile risposta, grazie
RispondiEliminaRagazze purtroppo in italia
RispondiEliminanon passerà mai una legge che consenta e disciplini l'utero in affitto... secondo me un pò per via del Vaticano e un pò perché siamo un paese molto ipocrita e ancora mlto legato alle tradizioni. In realtà questo fenomeno esiste da secoli e per me non c'è niente di male, però eticamente molti lo reputano riprovevole: non capisco perché... legalmente poi sarebbe un casino perché il codice civile dice che "è madre colei che partorisce"; bisognerebbe modificare questa legge con una dicitura che dia valore all'input dei committenti. In effetti nella maternità per sostituzione non ci sarebbe stata gravidanza se non ci fosse stata la committenza: è qui che rileva per davvero la volontà genitoriale! Ma chi sarebbe mai disposto a togliere il figlio a colei che ha portato avanti la gravidanza per 9 mesi e poi ha partorito per consegnarlo a un'altra coppia??? Impossibile davvero...
Importante non perseguitare che la fa all'estero!!
EliminaProviamo a immaginarci figlio di un donatore sconosciuto. Avrei preferito o no che il mio padre legale fosse anche il mio padre biologico? Con arbitraria sicumera oggi si usa dire che i figli non sono di chi li fa, ma di chi li alleva. Ma l'uomo è carne e spirito e non si può postulare il primato del secondo. E la nostra unicità e identità è data proprio, in primo luogo, dalla combinazione dei due elementi primordiali, femminile e maschile, anch'essi unici, potenti e preziosi: sono il nostro indelebile sigillo. E pensare che con la pratica dell'utero in affitto (in alcuni stati permessa) è possibile che una coppia ordini un figlio da un seme e un ovulo di donatori impiantato nell'utero di una gestante supplente.
RispondiElimina