domenica 31 gennaio 2016

Congedo paternità 2016: le novità e come usufruirne

congedopaternita           Un ampliamento del congedo parentale obbligatorio per i papà dipendenti entrato in vigore con la Legge di Stabilità 2016.

        La durata del congedo passa da uno a due giorni, più 2 giorni di congedo facoltativo da utilizzare alternativamente alla madre in astensione obbligatoria (a condizione quindi che la madre rinunci a due giorni del proprio congedo) e spetta a partire dal 1° gennaio 2016 ai lavoratori dipendenti. Vediamo come funziona e come fare la richiesta.

Congedo paternità 2016: a chi spetta e in che cosa consiste

        Il congedo papà 2016 è un congedo di astensione dal lavoro che spetta ai lavoratori dipendenti in occasione della nascita del figlio o a genitori affidatari o adottivi entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.

        Fino al 2015 i papà potevano avere 1 solo giorno di congedo di paternità INPS obbligatorio + altri 2 giorni di congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino.

La novità del 2016? 
        La normativa è stata invece modificata per effetto della nuova Legge di Stabilità 2016, (nello specifico dal comma 205 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015). In via sperimentale è stato aumentato il congedo obbligatorio per i papà da 1 a 2 giorni. Ed è stato mantenuto a 2 giorni il congedo facoltativo. 

Chi paga e quanto viene dato al papà in congedo?

        Ai papà in congedo spetta il 100% di retribuzione, sia per i due giorni obbligatori che per i due facoltativi. L'indennità è a carico dell'INPS, ma viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e recuperata attraverso conguaglio con i contributi da versare mensilmente all'INPS.
  
Come richiedere il congedo paternità 2016?

Sono previste due modalità: 
  1. Se l'indennità di congedo è anticipata dal datore di lavoro la richiesta deve essere presentata in forma scritta al datore di lavoro. In questa comunicazione dovranno essere indicate le date in cui il papà intende fruire dell'astensione dal lavoro, con un anticipo di almeno 15 giorni, o data presunta del parto, se intende utilizzare i giorni spettanti in occasione della nascita del figlio.
  2. Se l'indennità avviene in modo diretto da parte dell’INPS, la domanda deve essere presentata per via telematica all'istituto attraverso i servizi telematici:
- Direttamente compilando il modulo domanda congedo papà INPS: se si possiede il PIN - dispositivo INPS;
- tramite Contact Center integrato – n. 803164;
- oppure, tramite Patronati.
Il comma 205 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 
        Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Fonti: Gazzetta Ufficiale, GuiidaFisco.it

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