mercoledì 30 ottobre 2019

LAVORO E MATERNITA’

      Il congedo di maternità è il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e il puerperio. Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

DURATA
      Il congedo di maternità inizia due mesi prima la data presunta del parto e termina dopo i primi tre mesi di puerperio. Pertanto viene data la possibilità di avere un’astensione lavorativa di 5 mesi, salvo casi specifici.

QUANTO SPETTA
      Durante i periodi di congedo di maternità (o paternità) la lavoratrice (o il lavoratore) ha diritto a percepire un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l’ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo (articoli 22 e seguenti del TU).

A CHI È RIVOLTO
Il congedo di maternità spetta a:


  • lavoratrici dipendenti, se assicurate all’INPS anche per la maternità.
  • apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all’inizio del congedo;
  • disoccupate o sospese, se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno lavorativo
  • lavoratrici agricole che siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo
  • lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti)
  • lavoratrici a domicilio
  • lavoratrici LSU o APU (attività socialmente utili o di pubblica utilità)
  • lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate



POSSIBILITA’ DI ANTICIPARE IL CONGEDO

      Nel caso in cui si diagnostichi che la gravidanza è a rischio, l’Azienda Sanitaria Locale si adopera per salvaguardare la salute della madre e del feto.
Nel caso in cui le mansioni lavorative sono incompatibili con la gravidanza o possono nuocerla, la Direzione territoriale del lavoro può orientare la donna nel dedicarsi ad una mansione temporanea consona oppure anticipare la sospensione lavorativa.

POSSIBILITA’ DI POSTICIPARE IL CONGEDO
Se il parto è avvenuto dopo la data presunta, è possibile integrare i giorni compresi tra la data presunta ed effettiva.
Se il parto è stato anticipato (per esempio un parto prematuro o precoce) è possibile integrare con i giorni antecedenti al parto.
Se il lavoro è incompatibile con il puerperio la Direzione territoriale del lavoro definisce il periodo di congedo.


Картинки по запросу LAVORO E MATERNITA’CASI SPECIFICI
      Se il neonato è ricoverato in una struttura, pubblica o privata, la madre può sospendere per una sola volta il congedo successivo al parto e riprendere l’attività lavorativa. La madre usufruirà del periodo di congedo residuo a partire dalle dimissioni del bambino.
      Per l’adozione o l’affidamento nazionale di minore il congedo di maternità spetta per cinque mesi a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione.
      In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice – dipendente o iscritta alla Gestione Separata – può astenersi dal lavoro per l’intero periodo di congedo di maternità, tranne se rinuncia alla facoltà di fruire del congedo di maternità.
In caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO
L’azienda non può, salvo casi specifici, intimare il licenziamento :

Della lavoratrice madre dall’inizio della gravidanza e sino al compimento di un anno di età del bambino. L’inizio della gestazione si presume avvenuto 300 giorni prima della data presunta del parto indicata nel certificato di gravidanza;
Del padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino;


Fonti

ARTICOLO 37 COSTITUZIONE
Indennità per congedo di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori dipendenti e per iscritti alla Gestione Separata- INPS

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