venerdì 2 dicembre 2016

Fecondazione eterologa: la donazione dei gameti

18256065_s      Secondo gli operatori che operano nel campo della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA),  non esisterebbe un vuoto normativo post sentenza della Cassazione (del 9 aprile) perché l’eterologa sarebbe già disciplinata dalla legge 40/2004 stessa e dai decreti legislativi 191/2007 e 16/2010 in materia di donazione di organi.
      Non ci sarebbe vuoto normativo nemmeno per il diritto all’anonimato che sarebbe  disciplinato  da diverse disposizioni di legge attualmente in vigore. 
      L’attuale legge 40 in vigore stabilisce che il nuovo nato è figlio  legittimo dei genitori che hanno prestato il consenso alle tecniche di procreazione assistita. Il padre sempre secondo questa legge io padre non può disconoscere il bambino né la madre  avvalersi del diritto di non essere nominata. Infine, l’Art. 9 prevede che il donatore di gameti non possa acquisire alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
      Secondo l’avvocato Sebastiano Papandrea, tra i legali dei ricorsi che hanno condotto alla pronuncia della Consulta del 9 aprile,  per quanto riguarda l’anonimato afferma che questo è disciplinato dai Decreti Legislativi 191/07 e 16/10 in tema di donazione e trapianto di organi, per legge applicabili alla Procreazione Medicalmente Assistita.”
      In particolare, l’Art. 14 del Dlgs 191/07, prevede che “tutti i dati, comprese le informazioni genetiche […] sono resi anonimi in modo tale che né il donatore né il ricevente siano identificabili” e che “nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l’identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa”; ai fini della tutela della salute del nascituro, l’art. 14 consente l’accesso ai dati genetici e sulla salute del donatore raccolti in forma anonima per assicurare che il nato possa ottenere tutti i dati utili alla tutela del suo stato di salute.

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