È l’ultima spiaggia per molte coppie che desiderano un figlio ma non riescono ad averlo in modo, per così dire, tradizionale. La procreazione medicalmente assistita (Pma) è regolamentata in Italia dalla legge 40 del 2004 che ha subìto una trentina di modifiche, tra interventi dei governi e della magistratura. Interventi che hanno, in parte, alterato alcuni dei capisaldi della legge originaria.
Com’era la legge 40 sulla procreazione assistita
Al momento della sua approvazione dal Governo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi, la legge 40 definiva la procreazione assistita come «l’insieme degli artifici medico-chirurgici finalizzati al favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana, qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o di infertilità». Tra i primi problemi posti da questo concetto, dunque, c’è quello di ricorrere al Servizio sanitario nazionale per usufruire della relativa copertura. In pratica, una coppia potrebbe sempre dire che l’infertilità è una malattia come tante altre e, di conseguenza, la sanità pubblica se ne deve fare carico.
Tant’è: la legge afferma, poi, che lo Stato «promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell’infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l’incidenza». Attenzione, però: nel rispetto «di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito». Questione etica non da poco.
Nella sua versione originale, la legge 40 stabiliva che alle tecniche di procreazione assistita potessero accedere «coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi» e vietava espressamente il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, così come l’eugenetica. Che cos’è l’eugenetica? Già suona male il termine, figuriamoci il significato: non è altro che la tecnica volta al miglioramento della specie umana. Qualcuno potrebbe pensare che, da certi punti di vista, non guasterebbe, soprattutto se servisse ad evitare ogni impulso criminale. Ma nel caso specifico della procreazione assistita non è permesso.
Scorrendo ancora la legge del 2004, si può vedere che veniva vietata la crioconservazione degli embrioni, cioè di mettere gli embrioni in freezer per ridurre il loro soprannumero. La tecnica era, però, consentita per temporanea e documentata causa di forza maggiore, non prevedibile al momento della fecondazione.
Legge 40: l’intervento della Consulta
La Corte Costituzionale è intervenuta più volte a proposito della legge 40 sulla procreazione assistita. E non proprio per complimentarsi con chi l’ha scritta, anzi. Già nel 2009 [1], cioè 5 anni dopo l’approvazione della legge, la Consulta ha dichiarato parzialmente illegittimi gli articoli che prevedevano:
- il limite di produzione di tre embrioni;
- l’obbligo di un unico e contemporaneo impianto;
- l’articolo relativo alla crioconservazione degli embrioni nella parte in cui non viene contemplato che il trasferimento di tali embrioni nell’utero della futura mamma «da realizzare non appena possibile» venga effettuato senza pregiudizio per la salute della donna.
La Consulta, in questa sentenza, accoglieva anche il pronunciamento del Tar del Lazio [2] con cui veniva dichiarato illegittimo il divieto di diagnosi preimpianto previsto nel 2004 dal decreto del Governo, a meno che quella diagnosi non avesse finalità eugenetiche.
La Corte si è espressa anche nel 2014, a seguito del ricorso incidentale presentato dai tribunali di Milano, Catania e Firenze, dichiarando illegittima la parte della legge 40 sulla procreazione assistita in cui si vieta il ricorso a un donatore esterno di ovuli o spermatozoi in casi di infertilità assoluta. Secondo i giudici, questo divieto si scontra con gli articoli 2, 3, 29, 31, 32, e 117 della Costituzione e con gli articoli 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Non è finita. Nel 2015, dopo un ricorso incidentale del Tribunale di Napoli, la Consulta hanno dichiarato illegittimo l’articolo che sanzionava penalmente la condotta dell’operatore medico volta a consentire il trasferimento nell’utero della donna dei soli embrioni sani o portatori sani di malattie genetiche. Secondo i giudici, questo concetto rappresenta una violazione del principio di ragionevolezza nonché del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Resta, però, in vigore la parte della norma che vieta la soppressione degli embrioni malati e non inutilizzabili, in quanto non possono essere trattati come un mero materiale biologico.
Procreazione assistita: il decreto Lorenzin
Sempre nel 2015, l’allora ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, firma un decreto sulla procreazione assistita [3] che introduce:
- l’accesso alle tecniche di fecondazione eterologa;
- la valutazione clinica, il più attenta possibile, del rapporto rischi-benefici;
- l’accesso alle tecniche alle coppie cosiddette sierodiscordanti; in pratica a quelle coppie in cui uno dei due sia portatore di una malattia virale sessualmente trasmissibile, come l’epatite B o C oppure l’Hiv. La novità risiede nel fatto che prima l’accesso era previsto soltanto per l’uomo e non per la donna;
- le indicazioni dettagliate nella cartella clinica circa i trattamenti eseguiti e le motivazioni in base alle quali si decide sia il numero di embrioni da generare sia quello degli embrioni eventualmente non trasferiti ma da conservare.
La fecondazione assistita eterologa
La fecondazione eterologa, dunque, è ammessa in Italia dal 2014, grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, riportata anche dal decreto Lorenzin del 2015. Tuttavia, non mancano i problemi per le coppie che vogliono servirsi di questa pratica per avere un figlio, dal momento che la sanità pubblica è materia delle Regioni e che sono proprio questi enti a decidere l’orientamento da seguire in materia. In Italia, sono solo tre gli ospedali pubblici a cui ci si può rivolgere: in Toscana al Careggi di Firenze, in Friuli Venezia Giulia al Santa Maria degli Angeli di Pordenone ed in Emilia Romagna al Sant’Orsola di Bologna.
[1] Corte Cost., sent. n. 151/2009.
[2] Tar Lazio, sent. n. 398/2008.
[3] D.M. del 1 luglio 2015.
Fonte http://www.laleggepertutti.it/142478_legge-40-sulla-procreazione-assistita-cosa-rimane-in-vigore
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