Diverse potrebbero essere, in astratto, i motivi che portano una coppia a rivolgersi a una clinica per poter usufruire delle tecniche di procreazione assistita. Il principale, ovviamente, è il desiderio della coppia di avere un figlio, nonostante la sterilità del padre e/o della madre. L’articolo 1 della legge 40/2004, che si occupa in Italia della materia della fecondazione assistita, così si esprime: “favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”.
Inoltre, in Italia, bisogna necessariamente fare i conti con l’assetto legale in punto di limiti, e dunque con la complessità della legge 40 del 2004. Infatti, la normativa riconosce espressamente all’art.13, comma 1, lettera b), come sia vietata ogni forma di selezione che abbia finalità eugenetica, o altri interventi che, attraverso tecniche di selezione o modificazione che alterino il patrimonio genetico dell’embrione o del gamete: il che significa, in termini atecnici, che non è possibile ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita per intervenire artificialmente sull’embrione o sul gamete, per modificarne i tratti genetici. Questione questa su cui si dibatte fortemente, ma che non è in alcun modo superabile. Sintetizziamo per chiarezza:
- Inseminazione artificiale può essere utilizzata in Italia solo per permettere la procreazione a coppie affette da sterilità o infertilità.
- È assolutamente vietato ricorrere a tecniche di procreazione assistita a fini eugenetici, ossia di intervento modificativo o selettivo su embrioni o gameti.
Nessun commento:
Posta un commento