Non commette alcun illecito penale la coppia che si rechi all'estero per tentare la c.d. procreazione assistita (ovvero l'utero in affitto) se nel Paese in questione la pratica sia legale. E' quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 5 aprile 2016, n. 13525 che ha anche affermato la correttezza della trascrizione in Italia dell'atto di nascita ufficializzato nel Paese estero, nel quale si attesta che i due italiani sono genitori del bambino.
Il caso vedeva due cittadini italiani divenire genitori di un bambino nato in Ucraina a seguito di procreazione assistita, come attestato dalla madre naturale, cittadina Ucraina, la quale aveva acconsentito che i due imputati fossero registrati come genitori.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli presentare ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell'art. 12, comma 6, della L. n. 40/2004 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, posto che gli imputati avevano consapevolmente taciuto al funzionario consolare dell'Ambasciata italiana di Kiev di avere fatto ricorso alla tecnica di procreazione della maternità surrogata.
Secondo gli ermellini deve ritenersi insussistente il reato contestato, considerato che la coppia non aveva alcuna volontà di commettere l'illecito, avendo compiuto detta attività in un Paese dove tale pratica era perfettamente lecita.
Deve, inoltre, ritenersi lecita la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita redatto dai pubblici ufficiali ucraini, che indica la coppia come genitori del bambino.
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