Corte di cassazione, vietato licenziare le neomamme
Questo obbligo per il datore di lavoro vige anche qualora egli, al momento del licenziamento, non sia a conoscenza del fatto che la propria dipendente sia in stato di gravidanza. Inoltre, anche nel caso in cui sia la stessa lavoratrice a presentare le dimissioni, avrà comunque diritto, come previsto dalla legge, a essere retribuita tramite trattamento economico sostitutivo del reddito (la cosiddetta indennità di maternità).
Il divieto di licenziamento è valido anche per le mamme che hanno adottato o hanno preso in affidamento un bambino; in questo caso il periodo di riferimento è compreso tra l’ingresso del figlio in famiglia fino a un anno da quel momento.
Quando è consentito il licenziamento della neomamma
Il divieto di licenziamento della neomamma, tuttavia, non è assoluto. Esso, infatti, è consentito dalla legge nei seguenti casi:
- la dipendente si è macchiata di una grave colpa;
- l’azienda ha cessato la propria attività;
- sono scaduti i termini previsti dal contratto a tempo determinato;
- la lavoratrice non ha superato il periodo di prova.
Fonte http://www.maternita.it/cassazione-vietato-licenziare-neomamme.html
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