Dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della legge 40, l’Italia ha dato il via libera alla fecondazione eterologa, cioè la procedura che consente di impiantare gameti esterni alla coppia in una donna sterile o infertile che lo richieda. Il problema, ora, è regolamentare ogni dettaglio di questa procedura perché non vi siano dubbi o abusi.
Uno dei nodi fondamentali da risolvere è la questione dell’anonimato del donatore. Secondo la legge italiana, il donatore dovrebbe restare anonimo, in quanto egli, una volta compiuto l’atto, non avrebbe più alcun legame legale con il figlio. D’altra parte, le generalità della persona sono conservate per trent’anni in un archivio. Ma i figli nati in provetta avrebbero diritto di conoscere, un giorno, l’identità del donatore?
Chi discute in questi giorni di tale questione ritiene che vi sia bisogno di conservare i dati dei donatori e le informazione sulla destinazione dei gameti. Questo per motivi medici (in caso di malattie ereditarie, bisogno di un consanguineo compatibile in caso di necessità di trapianto o trasfusione di midollo e così via). Da una parte va tutelato l’anonimato di chi decide di donare e, soprattutto, di chi ha chiesto l’impianto. Dall’altro questo diritto alla privacy va conciliato conl’eventuale curiosità del ragazzo di conoscere le proprie origini e i suoi consanguinei (fratelli e sorelle) nate grazie alle nuove procedure. Per ora, l’unico riferimento è la legge 40 che prevede che i bambini nati da donazione di uno o due gameti siano figli legittimi della coppia ricevente e che non abbiano rapporti giuridici con i donatori.
Questioni irrisolte
Ci sono anche altre questioni irrisolte, ad esempio non ci sono ancora indicazioni sul numero di donazioni che lo stesso soggetto può compiere, né quali requisiti minimi debba avere per partecipare alla fecondazione.
Uno dei nodi fondamentali da risolvere è la questione dell’anonimato del donatore. Secondo la legge italiana, il donatore dovrebbe restare anonimo, in quanto egli, una volta compiuto l’atto, non avrebbe più alcun legame legale con il figlio. D’altra parte, le generalità della persona sono conservate per trent’anni in un archivio. Ma i figli nati in provetta avrebbero diritto di conoscere, un giorno, l’identità del donatore?
Chi discute in questi giorni di tale questione ritiene che vi sia bisogno di conservare i dati dei donatori e le informazione sulla destinazione dei gameti. Questo per motivi medici (in caso di malattie ereditarie, bisogno di un consanguineo compatibile in caso di necessità di trapianto o trasfusione di midollo e così via). Da una parte va tutelato l’anonimato di chi decide di donare e, soprattutto, di chi ha chiesto l’impianto. Dall’altro questo diritto alla privacy va conciliato conl’eventuale curiosità del ragazzo di conoscere le proprie origini e i suoi consanguinei (fratelli e sorelle) nate grazie alle nuove procedure. Per ora, l’unico riferimento è la legge 40 che prevede che i bambini nati da donazione di uno o due gameti siano figli legittimi della coppia ricevente e che non abbiano rapporti giuridici con i donatori.
Questioni irrisolte
Ci sono anche altre questioni irrisolte, ad esempio non ci sono ancora indicazioni sul numero di donazioni che lo stesso soggetto può compiere, né quali requisiti minimi debba avere per partecipare alla fecondazione.
Fonte http://www.amando.it/mamma/concepimento/fecondazione-eterologa-anonimato.html
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