Gravidanza e maternità/paternità sono momenti delicati, soprattutto nella gestione dei rapporti di lavoro. Sul tema, di recente, sono state ricapitolate le norme che tutelano la lavoratrice in gravidanza, da parte di Giorgio Bacigalupo, avvocato dell'omonimo studio legale, ed elencate le deroghe al divieto di licenziamento, che sono circoscritte. Si tratta di una problematica che è sentita, nella stessa misura, un po' in tutti i settori, ma dove forse una «criticità maggiore, date anche le dimensioni medie della farmacia italiana, deriva dalla gestione della maternità, finché il figlio è piccolo e presenta maggiori esigenze», commenta Francesco Imperadrice, presidente del Sindacato nazionale farmacisti non titolari, Sinasfa.
La gravidanza è tutelata dalla legge
Per quanto riguarda la possibilità di licenziamento in gravidanza, secondo quanto si legge in un recente intervento di Sedivanews, che ricapitola la normativa, «in linea generale la legge pone il divieto assoluto del licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino (Dlgs n. 151/2001 e successive modifiche). Come noto, per determinare l'inizio del periodo di gravidanza vale la "presunzione legale" per la quale il concepimento si intende "perfezionato" trecento giorni prima della nascita del bambino».
Esistono deroghe al divieto di licenziamento
Ci possono tuttavia essere delle eccezioni? «I casi in cui non opera il divieto sono: il fallimento o comunque la cessazione dell'attività dell'azienda datrice di lavoro; l'esito negativo del periodo di prova; la scadenza del contratto a termine o l'ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta; una giusta causa di licenziamento». Ma, ribadisce l'esperto, il «licenziamento di una lavoratrice in maternità, se intimato al di fuori delle deroghe che abbiamo ricordato poco fa, va senz'altro considerato illegittimo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Dlgs n. 151 2001». La deroga al divieto, peraltro, «non opera in caso di chiusura del reparto cui era adibita la lavoratrice in maternità».
La situazione nel settore
«Il problema è sentito nel nostro settore nella stessa misura in cui è presente in altri», fa il punto Francesco Imperadrice. «Criticità maggiori potrebbero esserci, date forse anche le piccole dimensioni delle farmacie nella media, nella gestione della maternità o comunque del periodo in cui il figlio è piccolo e necessità di maggiori attenzioni e cure, soprattutto in caso di febbre o altri disturbi». Un periodo che «necessita di tutte le tutele possibili, ma anche di una grande attenzione da parte di tutti, perché la normativa sia rispettata sempre e la dipendente venga messa nelle condizioni di vedere rispettati i propri diritti».
Fonte http://www.farmacista33.it/gravidanza-e-maternita-non-titolari-fase-delicata-le-tutele-vanno-garantite/politica-e-sanita/news--50491.html
La gravidanza è tutelata dalla legge
Per quanto riguarda la possibilità di licenziamento in gravidanza, secondo quanto si legge in un recente intervento di Sedivanews, che ricapitola la normativa, «in linea generale la legge pone il divieto assoluto del licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino (Dlgs n. 151/2001 e successive modifiche). Come noto, per determinare l'inizio del periodo di gravidanza vale la "presunzione legale" per la quale il concepimento si intende "perfezionato" trecento giorni prima della nascita del bambino».
Esistono deroghe al divieto di licenziamento
Ci possono tuttavia essere delle eccezioni? «I casi in cui non opera il divieto sono: il fallimento o comunque la cessazione dell'attività dell'azienda datrice di lavoro; l'esito negativo del periodo di prova; la scadenza del contratto a termine o l'ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta; una giusta causa di licenziamento». Ma, ribadisce l'esperto, il «licenziamento di una lavoratrice in maternità, se intimato al di fuori delle deroghe che abbiamo ricordato poco fa, va senz'altro considerato illegittimo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Dlgs n. 151 2001». La deroga al divieto, peraltro, «non opera in caso di chiusura del reparto cui era adibita la lavoratrice in maternità».
La situazione nel settore
«Il problema è sentito nel nostro settore nella stessa misura in cui è presente in altri», fa il punto Francesco Imperadrice. «Criticità maggiori potrebbero esserci, date forse anche le piccole dimensioni delle farmacie nella media, nella gestione della maternità o comunque del periodo in cui il figlio è piccolo e necessità di maggiori attenzioni e cure, soprattutto in caso di febbre o altri disturbi». Un periodo che «necessita di tutte le tutele possibili, ma anche di una grande attenzione da parte di tutti, perché la normativa sia rispettata sempre e la dipendente venga messa nelle condizioni di vedere rispettati i propri diritti».
Fonte http://www.farmacista33.it/gravidanza-e-maternita-non-titolari-fase-delicata-le-tutele-vanno-garantite/politica-e-sanita/news--50491.html
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