Il concedo parentale facoltativo si potrà usufruire fino ai sei anni di età del bambino con il 30% dello stipendio, mentre finora era fino ai tre anni. Quello non retribuito, di sei mesi, si potrà chiedere fino ai 12 anni, mentre finora era fino agli 8 anni di età del bambino
I genitori avranno più tempo per usufruire del congedo parentale facoltativo: si potrà chiedere fino ai sei anni del bambino (anziché tre anni come ora) con stipendio al 30%. Il congedo parentale non retribuito, della durata di sei mesi, invece si potrà chiedere fino ai 12 anni di età, anziché fino agli otto anni. Inoltre è prevista la possibilità di 'trasformare' il congedo parentale in part-time al 50%.
Sono queste le principali novità contenute nel decreto legislativo del Jobs act sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, approvato dal consiglio dei ministri per il via definitivo, dopo aver ottenuto il parere delle commissioni parlamentari competenti.
Queste misure - che scattano dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi a breve - si applicheranno per ora “in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno medesimo”.
Pertanto per godere di questi benefici anche per gli anni successivi servono altri decreti legislativi con la relativa copertura finanziaria (104 milioni gli oneri valutati per il 2015). Intanto, accogliendo i suggerimenti dei pareri parlamentari, il governo si impegna a valutare "la possibilità" anche "di finanziare servizi di baby sitting e asili pubblici in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice o, in alternativa, l'incentivazione di servizi innovativi quali il 'nido di famiglia' o la 'tagesmutter'". In sintesi ecco le nuove misure a favore dei genitori:
1 CONGEDO RETRIBUITO AL 30% FINO AI SEI ANNI del BAMBINO. Si prevede che sino al sesto anno di età del bambino (invece del terzo previsto fino ad oggi), le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto di fruirne con l'indennità pari al 30% della retribuzione. Tra gli impegni - non contenuti per ora in norme - c'è quello di valutare l'estensione anche per i bambini che superano i sei anni, ma solo per le famiglie più povere.
2 CONGEDO NON RETRIBUITO FINO AI 12 ANNI DEL BAMBINO. Si estende dagli otto anni ai 12 anni di vita del bambino l'arco temporale di fruibilità del congedo parentale non retribuito (la cui durata resta comunque invariata a sei mesi, che sale a 10, estendibili a 11 mesi nella coppia). Queste novità valgono anche nei casi di adozione e affidamento.
3 POSSIBILITA' PART-TIME AL 50%. In assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), “in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all'inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi. La possibilità di utilizzare il congedo parentale ad ore era già stata prevista dalla legge di stabilità del 2013 ma era di fatto rimasta nel cassetto perché la stessa rinviava alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità e criteri. E, ad oggi, soltanto pochi contratti l'hanno regolamentata. Qui viene indicato il criterio di calcolo.
4 MATERNITA' OBBLIGATORIA ANCHE OLTRE CINQUE MESI SE IL PARTO È PREMATURO. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri.
5 SCENDE DA 15 A CINQUE GIORNI TERMINE PREAVVISO A DATORE LAVORO. Si riduce da 15 a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l'esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro - ferma restando l'ipotesi (già vigente) che i contratti collettivi contemplino un termine più ampio - e si introduce, per l'ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.
6 TELELAVORO. Per incentivare il ricorso al telelavoro per 'cure parentali', si prevede un beneficio normativo per i datori di lavoro privati: ossia escludendo questi lavoratori dal computo di limiti numerici previsti per l'applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale.
fonte http://www.nostrofiglio.it/news/jobs-act-cambia-il-concedo-parentale-le-6-novita-previste-per-i-genitori
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