Le donne in gravidanza e le mamme che lavorano, per quanto siano spesso protagoniste di episodi spiacevoli sul posto di lavoro, sono tutelate dalla legge. Molte di loro non sono sempre al corrente dei diritti che possono far valere in tali circostanze.
Tali diritti per le madri lavoratrici trovano fondamento nella Legge 30 dicembre 1971 n.1204, che recita: “Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime”.
I diritti fondamentali sono:
- il divieto di licenziamento che inizia dal periodo di gestazione e termina con il compimento del primo anno del bambino.
- l’astensione obbligatoria prevede un periodo di 5 mesi lontano dal posto di lavoro, generalmente si tratta dei 2 mesi precedenti al parto e dei 3 mesi successivi. E’ possibile anche continuare a lavorare fino all’8° mese di gravidanza utilizzando, così, un solo mese prima del parto e 4 mesi successivamente. La donna lavoratrice, prima del suddetto periodo, deve presentare al datore di lavoro e all’INPS(o all’Ente con cui è assicurata) alcuni documenti: la domanda per l’indennità di maternità, in cui deve essere indicata la data di inizio del periodo di astensione obbligatoria e il certificato medico di gravidanza, per cui viene richiesto un apposito modulo ASL che indica il mese di gestazione e la presunta data del parto.
- Il trattamento economico è pari all’80% della retribuzione durante il periodo di assenza obbligatoria, che diventa il 30% per il successivo periodo di astensione facoltativa.
- Al ritorno sul posto di lavoro, durante il primo anno di vita del bambino, la madre lavoratrice ha diritto a due ore di permesso giornaliere per l’allattamento(il permesso si riduce ad un’ora sola nel caso di giornata lavorativa di 6 ore).
- Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Ovviamente tale divieto non opera nei casi di licenziamento per giusta causa, cessazione di attività dell’azienda, ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.
- Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi e possono essere spostate ad altre mansioni, conservando la retribuzione e la qualifica originarie qualora vengono spostate a mansioni inferiori.
- Qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data presunta, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi.
Questi sono i diritti fondamentali che, garantiti dalla legge alle mamme lavoratrici, è bene conoscere in modo da poter vivere più serenamente il ruolo di mamme e al tempo stesso quello di donne lavoratrici che, purtroppo al giorno d’oggi, non sempre è una combinazione facile.
Fonte http://www.dolceattesa.rcs.it/2012/08/i-diritti-delle-mamme-lavoratrici/
Nessun commento:
Posta un commento