venerdì 24 luglio 2020

Diagnosi sul feto: responsabilità del ginecologo per l’handicap

      Il ginecologo non risponde in automatico per la malformazione del bambino: necessario che la madre dimostri che avrebbe abortito se fosse stata informata.

Diagnosi sul feto: responsabilità del ginecologo per l'handicap      Se il ginecologo sbaglia la diagnosi sul feto, non informando i parenti del fatto che il bambino presenterà delle malformazioni alla nascita, non è tenuto, in via automatica, al risarcimento del danno. Infatti, per ottenere l’indennizzo, la madre deve riuscire a provare, innanzi al tribunale, che, se fosse stata informata correttamente del problema, avrebbe abortito. In mancanza di tale dimostrazione, non vi è alcuna responsabilità del medico sul piano risarcitorio.

      Inoltre tale prova non può essere desunta dal solo fatto della richiesta della gestante di sottoporsi a esami volti ad accertare l’esistenza di eventuali anomalie del feto.

      È questa la conclusione di una recente sentenza della Cassazione [1].

      Con tale pronuncia, la Suprema Corte Cassazione ha sottolineato che, se manca una espressa e inequivoca dichiarazione della partoriente i relativi oneri probatori incombono sulla madre e non sul medico.

Dunque, di fatto, il regime delle prove è così determinato:

1 – se esiste una dichiarazione preventiva della madre, che informa il medico dell’intenzione di interrompere la gravidanza in caso di malformazioni del feto, quest’ultimo è automaticamente responsabile;

2 – viceversa, se tale dichiarazione non esiste o non viene acquisita al processo, allora il medico non è tenuto al risarcimento, a meno che la mamma riesca a provare che, in caso di informazione corretta sull’handicap del nascituro, avrebbe interrotto la gravidanza. Il fatto di aver chiesto le analisi volte ad accertare le condizioni del feto non è sufficiente a dare prova di tale intenzione.

      Dunque, il giudice è chiamato a valutare caso per caso, senza ricorrere a presunzioni o generalizzazioni, posto che la richiesta di uno o più accertamenti diagnostici in corso di gravidanza, ove non espressamente e specificamente finalizzata alla verifica di eventuali anomalie del feto ed alla conseguente interruzione, non si può considerare indice della volontà di interrompere la gravidanza in presenza di anomalie. Infatti, sono innumerevoli le ragioni che possono spingere una madre ad esigere – e il medico a prescrivere – quegli accertamenti, a partire dalla volontà di gestire al meglio la gravidanza.

Fonte https://www.laleggepertutti.it/51537_diagnosi-sul-feto-responsabilita-del-ginecologo-per-lhandicap

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